Note al comunicato Presentazione della “Conferenza della Ristorazione italiana nel Mondo”

//Note al comunicato Presentazione della “Conferenza della Ristorazione italiana nel Mondo”

Note al comunicato Presentazione della “Conferenza della Ristorazione italiana nel Mondo”

(*) Commi 1144-1149 (Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell’Italian sounding)

I commi da 1144 1149 – inseriti dalla Camera dei deputati – introducono disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari industriali italiane, nonchè al contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian Sounding, destinando, a tal fine, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nello specifico, il comma 1144 – per il conseguimento delle suddette finalità di valorizzazione – attribuisce allo Stato italiano il compito di definire e promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

Per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione e di ltalian sounding, la disposizione in esame richiama l’articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che definisce come pratiche di Italian Soundinquelle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti.

Il comma 1145 contiene la definizione di «ristorante italiano», da intendersi come il pubblico esercizio in cui si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l’insieme dei cibi e delle bevande di cui l’esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall’Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. La stessa disposizione specifica che tali statuizione si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi situati all’estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano».

Il comma 1146 demanda ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio -, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148 specificando le finalità da perseguirsi. Commi 1144-1149

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Tali finalità consistono:

  1. a)nellapredisposizione e nel coordinamento dei programmi per l’attuazione delle medesime finalità, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si ricorda, in proposito, che il sopra richiamato art.8-bis stabilisce che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, sono assunte da una cabina di regia, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana.

  1. b)nell’attribuzionedell’attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o), e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all’estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal citato decreto;
  2. c)nell’attribuzionedell’attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità indicate alla lettera b);
  3. d)nella definizione dellemodalità dei controlli e nella promozione di azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell’abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell’attestazione di cui alla lettera c);
  4. e)nella cura delrecupero e della salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, attraverso la predisposizione e la raccolta delle ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l’adozione negli esercizi della ristorazione italiana all’estero;
  5. f)nellatutela e nella diffusione all’estero, con l’ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, delle cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
  6. g)nellapromozione di accordi tra le categorie economiche interessate, attraverso il coinvolgimento delle associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, al fine di migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale; Commi 1144-1149

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  1. h)nelsostegno alla creazione e allo sviluppo, anche d’intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
  2. i)nella promozione e nel sostegno all’attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
  3. l)nell’elaborazione, nel proporre e diffondere, con l’ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell’offerta enogastronomica italiana;
  4. m)nella promozione di programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
  5. n)nella costituzione e aggiornamento di unabanca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all’estero, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché nella redazione di una relazione triennale sulla rete degli esercizi di ristorazione comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
  6. o)nella cura dell’organizzazione dellaConferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui al comma 1148, e nell’istituzione di un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

Il comma 1147, attribuisce l’attività di promozione all’estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana, all‘ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, all’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, alle camere di commercio italiane all’estero, nonché ad altri soggetti pubblici o privati specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività. La stessa disposizione attribuisce l’attività di promozione della conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane agli istituti italiani di cultura all’estero, anche mediante l’organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. È riconosciuta inoltre, alle Regioni, la possibilità di promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Il comma 1148 prevede l’istituzione della Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo finalizzata all’incontro, lo studio e la valorizzazione dell’offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell’ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana». Commi 1144-1149

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Il comma 1149 prevede che, per l’attuazione dei commi da 1144 a 1148, sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2021-01-14T12:41:48+00:00

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